Zawarcie małżeństwa przez osobę, która formalnym aktem odstąpiła od Kościoła katolickiego

Autor

  • Wojciech Góralski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ac.0402

Abstrakt

Il Codice di Diritto Canonico del 1983, nel titolo „De matrimonio” (Libro IV, parte I) prevede i tre eccezioni (indicate nei canoni: 1086 § 1, 1117 e 1124) – a una legge istitutiva di un obbligo generale – riguardo alle persone che sono state battezzate nella Chiesa cattolica o in essa accolte e che l’hanno abbandonata con atto formale. All’inizio dello suo studio l’autore cerca di esplicare il concetto dell’atto formale dell’abbandono della Chiesa cattolica alla luce della Lettera circolare (con allegati) del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi del 13 marzo 2006. Inoltre riferisce quelle eccezioni sanzionate per coloro che sono stati battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti e che l’hanno abbandonata con atto formale. Si tratta delle eccezioni: dall’impedimento disparitas cultus (can. 1086 § 1), dalla forma canonica del matrimono (can. 1117) e dalla previa licenza (ad liceitatem) dell’ordinario di luogo per la celebrazione del matrimonio misto (can. 1124). Finalmente si presenta e commenta le condizioni prescritte sia dalla legge universale sia da quella particolare polacca (della Istruzione della Conferenza Episcopale Polacca del 5 sttembre 1986) riguardo al matrimonio canonico da contrarre da un cattolico con una parte che e stata battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta e che l’ha abbandonata con atto formale.

Pobrania

Opublikowane

2025-11-20

Numer

Dział

Sympozjum