Il difensore del vincolo in confronto alle perizie nelle cause per incapacità psichica di assumere gli oneri essenziali del matrimonio(can. 1095 n. 3 CIC)
DOI:
https://doi.org/10.15633/ac.0615Abstract
Nelle cause per le incapacità di cui nel can. 1095 il legislatore ordina di servirsi dell’opera di uno o più periti. Ma ciò non significa che il giudice deve accettare le conclusioni dell’opinione acriticamente, e – quando il perito riconosce l’esistenza qualche disturbo psichico – deve giudicare pro nullitate. Il Papa Giovanni Paolo II ha già segnalato, nel suo discorso alla Sacra Rota del 1988, i rischi legati a questa scelta. Contemporaneamente il papa ha affidato al difensore del vincolo la sollecitudine di fare costante riferimento ad una antropologia cristiana e di tradurre le categorie psicologiche e psichiatriche a quelle canoniche. Ciò perchè ha avuto la consapevolezza e la coscienza del limite delle scienze umane che hanno una visione ridotta e parziale della persona umana, e non integrale. Nell’ambito di realizzare il proprio compito, il difensore del vincolo deve richiamare l’attenzione su tanti aspetti particolari: la validità dell’opinione, le cause che non hanno direttamente influenza sulla validità del consenso matrimoniale (le cause ambientali e familiari, la imprudenza della decisione di sposarsi, la mancanza dell’esperienza), la distinzione tra difficoltà e vera incapacità, la capacità minima sufficiente per sposarsi, la violazione deliberata degli obblighi essenziali, il tempo dell’inizio del disturbo e del suo percorso, la durata del matrimonio e le cause del suo fallimento. Questi aspetti ci sono lo scopo del seguente articolo.
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Copyright (c) 2010 Urszula Nowicka

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