Koncepcja teoretycznoprawna ochrony dobrego imienia w kan. 220 "Kodeksu Prawa Kanonicznego" Jana Pawła II

Authors

  • Piotr Skonieczny

DOI:

https://doi.org/10.15633/ac.0415

Abstract

Nel presente articolo, l’Autore considera le varie possibilita di costruire il concetto teoretico-giuridico di tutela della buona fama sulla base del can. 220, parte prima, mettendo a confronto il suddetto disposto con la teoria del diritto laico. Secondo l’Autore, nella teoria del diritto canonico, non si puo assumere il concetto di diritti dell’uomo, perche corrisponderebbe a ridurre la volonta del legislatore ecclesiastico. Inoltre, non e possibile recepire i concetti dei diritti soggettivi, privati e pubblici, presenti nella dottrina del diritto laico, dal momento che il diritto canonico ha carattere e funzioni diverse dal diritto laico; quindi, l’applicazione della teoria del diritto soggettivo, in relazione alla difesa canonica del buon nome, ha un valore soltanto ideologico, e non pratico. Ne segue che la soluzione piu ragionevole consista nella proposizione seguente: il buon nome e protetto nell’ordinamento canonico come diritto fondamentale del cristiano. E proteggere il buon nome del cristiano significa assicurargli, nell’ambito del diritto canonico, la tutela universale, propriamente per la dignita di ciascuno uomo che richiede la difesa e per la salvezza delle anime.

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Published

2025-11-20

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Artykuły